STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita in forma Consortile, ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, la società cooperativa denominata
CONSORZIO COOPERATIVE BRIANZA SOC.COOP.
La Cooperativa ha sede nel comune di Monza.
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall’Organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, le disposizioni previste dal Titolo 6 del Libro V del Codice Civile, in quanto compatibili e, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.
ARTICOLO 2 - DURATA
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ARTICOLO 3 - SCOPO
La cooperativa, costituita in forma di Società Consortile, ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La cooperativa si prefigge lo scopo di promuovere la costituzione di cooperative edificatrici e di coordinare e potenziare nell'interesse comune le attivita' delle cooperative associate e loro soci
ARTICOLO 4 – OGGETTO
Considerata l'attivita' mutualistica il Consorzio potra':
a) fornire ogni possibile servizio di assistenza e promozione alle cooperative associate e ai soci di queste in ogni fase della vita e della attivita' delle cooperative stesse e per il miglior soddisfacimento dell'interesse loro e dei loro soci;
b) realizzare case economiche e popolari fruendo dei concorsi, contributi, sussidi, agevolazioni concessi dalle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica delle cooperative che si trovino nelle condizioni di usufruire delle suddette leggi;
c) assegnare o locare gli alloggi di cui alla precedente lettera a) direttamente ai soci delle cooperative consorziati ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita ai soci stessi nell'eventualita' che le cooperative non si trovino in condizioni di assegnazione degli alloggi medesimi;
d) acquistare e permutare terreni e fabbricati e venderli quando risultino esuberanti e inutilizzabili per i bisogni del Consorzio;
e) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria;
f) effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso le banche e presso gli istituti finanziari tutte le operazioni indispensabili, escluse quelle aleatorie, alle proprie finalita' e a quelle delle cooperative socie.
Il Consorzio si propone inoltre di:
a) progettare e inquadrare piani organici di costruzione per conto delle cooperative socie al fine di raggiungere basso costo generale;
b) indire gare di appalto, fungere da stazione appaltante per le cooperative consorziate, assumendo il compito della costruzione degli alloggi anche ai sensi delle leggi 14 febbraio 1963 n.60 e 22 ottobe 1971 n.865 e loro modificazioni e integrazioni, controllare le opere in costruzione, assistere in campo tecnico economico e finanziario in sostituzione e nell'interesse delle cooperative socie al fine di assicurare ad esse le migliori condizioni per raggiungere gli scopi,
c) indirizzare le cooperative ad una linea di controllo comune per la tutela degli interessi collettivi, controllare affinche' l'amministrazione delle cooperative venga tenuta in conformita' delle vigenti disposizioni di legge e alle buone norme contabili;
d) svolgere a nome delle cooperative socie presso i competenti organi statali, bancari, assicurativi, le pratiche necessarie per ottenere contributi,mutui, sovvenzioni, nonche' tutte quell agevolazioni previste dalle leggi vigenti sulle case popolari ed economiche;
e) creare un servizio di assistenza amministrativa e contabile fornendo a richiesta delle cooperative pareri e consigli;
f) assumere compiti di assistenza tecnica e precisamente di progettazione, direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori, coordinamento tecnico, legale ed amministrativo, nonche' l'amministrazione e la manutenzione di complessi immobiliari, quartieri, villaggi, condomini e quant'altro sorgera' per iniziativa del Consorzio e delle cooperative socie
g) svolgere ogni altra iniziativa atta a migliorare l'attivita' delle cooperative socie e del Consorzio nonche' promuovere interventi e provvidenze da parte dello Stato, degli enti pubblici parastatali e degli enti locali intesi a potenziare e incrementare l'edilizia popolare ed economica.
Il Consorzio potra' altresi' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o societa' aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di legge (a fini di stabile investimento e non di collocamento) ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Le attivita' di carattere finanziario potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza.
Per l'attuazione del suo scopo il Consorzio si avvarra' delle disposizioni di tutte le leggi emanate ed emanande regolanti la materia nonche' di quelle riguardanti le cooperative edilizie ed edificatrici.
TITOLO III
SOCI
ARTICOLO 5 – NUMERO E REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del codice civile.
Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.
Possono essere soci della Società le cooperative edilizie ed edificatrici
Le cooperative socie sono impegnate ad usufruire di tutti i servizi istituiti dai competenti Organi del consorzio con osservanza delle disposizioni del presente statuto.
ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta contenente gli elementi e la documentazione richieste dall’Organo amministrativo.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico-consortile e l’attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al soggetto interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci. L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla ai soggetti interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI
Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci con effetto verso la Cooperativa; è fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 10.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI SOCI.
I soci sono obbligati:
- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea;
- al versamento degli eventuali contributi annuali o periodici stabiliti dall’Assemblea o previsti da appositi regolamenti;
- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- ad accettare nello svolgimento dei lavori di uniformarsi agli standards tecnici decisi dalla Società, e di svolgere i lavori stessi con la diligenza del buon padre di famiglia;
- a non partecipare singolarmente o con altre imprese, agli appalti-concorso, aste, gare, licitazioni pubbliche e private a cui concorra o partecipi la Società, salvo esplicita autorizzazione della medesima;
- a comunicare all’Organo amministrativo le modificazioni inerenti alla forma giuridica, la sede dell’impresa, i nomi delle persone designate a rappresentare la società e comunque tutte le informazioni inerenti il rapporto sociale;
- a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per conto dei soci stessi e risarcirlo dei danni e delle perdite subite e a loro imputabili.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per scioglimento o quando interviene una procedura concorsuale.
ARTICOLO 10 – RECESSO
Il socio può recedere dalla cooperativa in ogni momento. La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata all’Organo amministrativo della Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di esame della domanda.
ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- che danneggi gravemente gli interessi della Cooperativa compiendo atti a questa pregiudizievoli;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore del capitale sottoscritto o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
A carico dei soci esclusi rimarrà l’obbligo delle rifusioni degli eventuali danni materiali prodotti alla Società.
L’esclusione è deliberata dall’Organo amministrativo previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa e diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.
ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI ESCLUSIONE
Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.
ARTICOLO 13 – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL’ESCLUSIONE
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del valore nominale del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine stabilito dal precedente articolo 12 sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo amministrativo, alla riserva legale.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ARTICOLO 14 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro
- dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ai sensi del precedente articolo 13;
- dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
ARTICOLO 15 – MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:
- dai contributi annuali o periodici stabiliti dall’Assemblea a carico dei soci;
- dai proventi delle iniziative consortili o delle attività economiche svolte;
- dai rimborsi e dai proventi previsti dalle convenzioni con i Consorziati o terzi;
- dai contributi a fondo perduto ricevuti da Enti Pubblici e/o Privati, italiani, stranieri e/o sovranazionali.
ARTICOLO 16 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 del codice civile.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; tali specifiche esigenze di differimento debbono essere segnalate nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa.
ARTICOLO 17 – DESTINAZIONE DELL’UTILE
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:
- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
In ogni caso l’assemblea può deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il soddisfacimento dei requisiti mutualistici previsti ai fini fiscali, ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
TITOLO V
GOVERNO DELLA SOCIETA’
ARTICOLO 18 - ORGANI SOCIALI
Sono organi della società:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.
SEZIONE I
ASSEMBLEA
ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o negli altri paesi dell’Unione Europea.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove si terrà l'adunanza.
Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà comunque coincidere con quello stabilito per la prima convocazione.
L’assemblea è convocata dagli amministratori con avviso da far pervenire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione mediante uno dei seguenti mezzi di convocazione:
a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi, se nominati, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.
Dovrà essere sempre garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ARTICOLO 20 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente articolo 16 . L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.
ARTICOLO 21 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Non è consentita l’espressione del voto mediante corrispondenza.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
ARTICOLO 22 – VOTO
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
ARTICOLO 23 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, se nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
SEZIONE II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a tredici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è costituito da mandatari dei soci
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. In relazione alla rinnovabilità dei mandati degli Amministratori si rimanda a quanto previsto dalla legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente, qualora alla loro nomina non vi abbia già provveduto l’assemblea dei soci.
ARTICOLO 25 – COMPETENZE E POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero negli altri paesi dell’Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, dal vicepresidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le riunioni dell’Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ARTICOLO 27 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
ARTICOLO 28 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
Agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.
Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati dall’assemblea dei soci all'atto della loro nomina o successivamente.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato.
Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.
ARTICOLO 29 - RAPPRESENTANZA
Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato. Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
SEZIONE III
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE
ARTICOLO 30 – COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea. Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
ARTICOLO 31 – CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci.
L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi. L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 32 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
ARTICOLO 33 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 17 lett.c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 34 - REGOLAMENTI
L’Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
ARTICOLO 35 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
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